Una delega al governo per il riordino complessivo della materia che interessa il fenomeno del WBO, sollecitando lo sforzo istituzionale nelle situazioni in cui queste esperienze possono portare maggiori benefìci alla collettività, e modificando la normativa vigente per incrementare gli incentivi, le opportunità e la chiarezza della legge per i lavoratori che vogliono risollevare la loro attività produttiva tramite questo strumento. Questi gli obiettivi generali che si propone la proposta di legge C. 763 di Chiara Gribaudo (PD), “Delega al Governo in materia di riordino e integrazione delle norme sulla promozione della cooperazione, per l’introduzione di incentivi alla costituzione di cooperative da parte di lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi”.
Le cooperative recuperate per mezzo delle operazioni di workers buyout, spiega Gribaudo in premessa, non rappresentano solo una soluzione temporanea per salvare l’impiego dei lavoratori, ma possono costituire uno strumento a medio termine per la salvaguardia dell’occupazione e per il miglioramento dei livelli di partecipazione attiva della comunità. Diversi i provvedimenti che, a partire dagli anni ’80, hanno costituito la base normativa in materia: la legge 27 febbraio 1985, n. 49 (cosiddetta legge Marcora), seguita dal decreto-legge n. 145 del 2013 che, all’articolo 11 ha sancito il diritto di prelazione, in capo alle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti delle imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria nel caso di affitto o vendita di aziende, rami d’azienda o complessi di beni e contratti di proprietà. Il Fondo istituito dal ministero dello Sviluppo economico con il decreto ministeriale 4 dicembre 2014 ha poi previsto la possibilità che le società finanziarie concedano finanziamenti a tasso agevolato per la durata massima di dieci anni, per favorire la nascita e lo sviluppo di società cooperative promosse e costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi e di cooperative sociali, Fondo reso pienamente operativo – con risorse per circa 10 milioni di euro – nel luglio 2015, con la firma della convenzione tra le società finanziarie interessate e il Mise.
Con la proposta di legge di Gribaudo, composta da due articoli, si propone ora un riordino complessivo della materia:
L’articolo 1 contiene la delega al governo che, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, dovrà emanare uno o più decreti attuativi per riordinare, modificare e integrare le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
- la possibilità, per i lavoratori che costituiscono le cooperative, di utilizzare le misure di decontribuzione eventualmente previste dal legislatore per le assunzioni a tempo indeterminato;
- il coinvolgimento e la sensibilizzazione delle amministrazioni e delle parti sociali impegnate nella gestione delle crisi aziendali, al fine di favorire il ricorso alla cooperazione e di sostenere i livelli occupazionali;
- un incentivo alla costituzione delle cooperative in riferimento ai nuovi settori produttivi e alle cooperative sociali, e nei casi di aziende confiscate alla criminalità organizzata;
- la possibilità di utilizzo di nuovi strumenti di sostegno finanziario per la costituzione delle cooperative, quali il prestito subordinato e il prestito partecipativo;
- la specificazione e conferma del regime di esenzione fiscale degli importi relativi alle indennità di mobilità reinvestiti nella costituzione delle cooperative.
La spesa autorizzata a copertura delle misure, si legge all’articolo 2, è di 50 milioni di euro l’anno.