ZEA, pubblicato sulla GU il decreto con le modalità di accesso ai contributi: disponibili 40 mln per micro e piccole imprese con perdite di fatturato

Un fondo da 40 milioni per il 2020, con cui alle micro e piccole imprese con sede nelle zone economiche ambientali sarà consentito l’accesso a contributi speciali a fondo perduto a copertura dei mancati ricavi motivati dall’emergenza Covid-19: è quanto previsto dal decreto del ministero dell’Ambiente del 27 novembre 2020, pubblicato sull’edizione della Gazzetta ufficiale oggi in edicola, serie generale n. 11, e già in vigore, con il quale sono individuate le modalità di accesso al fondo, istituito dall’articolo 227 del decreto Rilancio.

Il testo è composto da 12 articoli: il primo stabilisce la dotazione finanziaria del fondo, istituito nello stato di previsione del ministero dell’Ambiente, pari a 40 milioni di euro per il 2020, mentre l‘articolo 2 chiarisce che la domanda di contributo straordinario può essere presentata dalle micro e piccole imprese, dalle attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali e dalle guide del parco riconosciute che hanno subito una riduzione di fatturato in conseguenza dell’emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. I soggetti beneficiari, specifica l’articolo 3, dovranno dimostrare di avere attivi alla data del 31 dicembre 2019, e inoltre di avere la propria sede operativa  all’interno di una ZEA o operare all’interno di un’area marina protetta e di essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive oppure alla gestione separata. In particolare, potranno accedere al fondo le micro e piccole imprese che svolgono attività economica eco-compatibili.

L’articolo 4 fornisce un elenco dei requisiti che le micro e piccole che svolgono attività economica eco-compatibile imprese dovranno dimostrare di avere: sistema di ecogestione e audit Emas; marchio di qualità ecologica dell’Unione europea Ecolabel; sistemi di gestione ambientale ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001; sistemi di gestione dell’energia ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO 50001; regimi di qualità per prodotti biologici; certificazioni di catena di custodia FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes); certificazione Carta europea per il turismo sostenibile (CETS) Fase II.

L’importo del contributo, spiega l’articolo 5, sarà calcolato  in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020 (il dato del 2020 deve risultare inferiore al dato del 2019). Per i contributi superiori a 150mila euro il ministero dell’Ambiente procederà ad acquisire l’informazione antimafia. Il contributo, chiarisce lo stesso articolo, non è cumulabile  con le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS sulla base del decreto Cura Italia, e non occorre alla formazione di reddito.

L’articolo 6 spiega le modalità di accesso: in primo luogo, il ministero dell’Ambiente provvede alla pubblicazione di un bando sul sito web istituzionale, in cui sono individuati i termini e le modalità di presentazione delle istanze per la concessione e l’erogazione del contributo straordinario e le modalità di attestazione del possesso dei requisiti. I richiedenti provvederanno alla presentazione della domanda tramite l’applicazione web, fornendo le dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, e potranno presentare una sola domanda.

L’articolo 7 individua i due soggetti di cui il ministero dell’Ambiente potrà avvalersi per l’attuazione della misura: SOGEI – Società generale d’informatica S.p.a. , per lo sviluppo e la gestione dell’applicazione web, per le attività di istruttoria delle istanze ricevute, l’identificazione dei beneficiari ammessi e la definizione del contributo; CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., per la gestione dell’erogazione dei contributi e degli adempimenti connessi, e delle attività di controllo ed emissione di sanzioni. L’erogazione del contributo, si legge all’articolo 8, è effettuata dalla società Consap tramite accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al soggetto beneficiario del contributo straordinario.

L’articolo 9 stabilisce la possibilità, per il ministero dell’Ambiente, si svolgere dei controlli a campione avvalendosi della Guardia di finanza, per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni delle domande: nei casi in cui il contributi sia considerato in parte o del tutto non spettante, lo stesso ministero potrà procedere  alla revoca del contributo e, attraverso la Consap, al recupero delle risorse erogate. L’articolo 10 stabilisce che il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla disciplina comunitaria sul regime di aiuti de minimis e nel rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nel Registro nazionale aiuti di Stato, l’articolo 11 contiene le informazioni relative al trattamento dei dati personali. Infine, l’articolo 12 che all’attuazione del provvedimento si provvede con le risorse del fondo di cui all’art. 1, comma 2 del decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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